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La manovra dalla A alla Z

di Claudio Tucci

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aggiornato 2 agosto 2009

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Contratti pubblici (articolo 4-quater). Previste alcune modifiche al codice dei contratti pubblici che puntano a semplificare alcune fasi delle procedure di gara e a ridurre i relativi tempi di svolgimento. Tra le novità, si segnala quella relativa alle offerte anormalmente basse. In questi casi, la stazione appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo complessivo posto a base di gara. Nonché, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quelle relative anche agli altri elementi di valutazione dell'offerta. All'esclusione può provvedersi solo all'esito dell'ulteriore verifica, in contraddittorio.

Copertura finanziaria (articolo 16). La norma detta disposizioni volte a garantire la copertura finanziaria relativa alle minori entrate e maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente decreto, fino al 2017, anno in cui tali oneri verranno posti a regime. Gli eventuali risparmi confluiranno nel Fondo per interventi strutturali di politica economica. Disposto, infine, un finanziamento di 1,5 milioni di euro per l'anno 2009 al fine di soddisfare le esigenze prioritarie del ministero della Difesa.

Corte dei conti (articolo 17, commi 30, da 30-bis a 30-quinquies e 31). Si allarga il controllo dei giudici contabili, pure, sugli atti e contratti per incarichi di consulenza a soggetti estranei alle amministrazioni pubbliche. Grazie, poi, a una modifica ad hoc apportata dal decreto correttivo (il cosiddetto "lodo Bernardo") si specifica come le procure regionale della Corte dei Conti possano iniziare l'attività istruttoria ai fini dell'esercizio dell'azione di danno erariale a fronte di specifica e concreta notizia di danno. Vengono, tuttavia, fatte salve le fattispecie direttamente sanzionate dalla legge. Inoltre, si precisa che sempre le procure regionali dell'Organo contabile possano esercitare l'azione per il risarcimento del danno all'immagine subito dall'amministrazione nei soli casi di procedimento di responsabilità per danno erariale. A tal fine, si sospende il decorso del termine di prescrizione (5 anni) del relativo giudizio sul conto, fino alla conclusione del procedimento penale. Contestualmente, con una norma di interpretazione autentica, si precisa, pure, cosa intendere per danno erariale, fornendo altresì ulteriori precisazioni in merito all'esercizio dell'azione. Si chiarisce, poi, in materia di azione di responsabilità, che la gravità della colpa è esclusa, se il danno trae origine dall'emanazione di un atto vistato o registrato in sede di preventivo controllo di legittimità. Limitatamente, però, ai profili presi in considerazione nell'esercizio del controllo. Inoltre, nei casi di definitivo proscioglimento nel merito o di non riconosciuta responsabilità, il giudice contabile non può disporre la compensazione delle spese del giudizio. Viene, poi, previsto, in materia di coordinamento della finanza pubblica, che il presidente della Corte possa disporre che le sezioni unite adottino pronunce di orientamento generale sulle questioni risolte in maniera difforme dalle sezioni regionali di controllo, nonché sui casi che presentano una questione di massima di particolare rilevanza..

Demanio: terreni in affitto a giovani imprenditori agricoli (articolo 4-quinquies). Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Agenzia del Demanio, di concerto con il Mipaaf, dovrà individuare tra i beni di proprietà statale quelli "liberi", "a destinazione agricola", e "non utilizzabili per altri fini istituzionali", che potranno essere affittati (con le agevolazioni fiscali previste per il compendio unico - Dlgs 228/2002) a giovani imprenditori che avranno, anche, accesso alle misure per la nuova imprenditorialità in agricoltura (legge 185/2000). Il Mipaaf annualmente riferirà in Parlamento sullo stato dell'arte e sull'eventuale possibilità di alienare i terreni interessati, garantendo la prelazione.


Derivati (articolo 17, comma 32). Si autorizzano, in attesa dell'emanazione del regolamento del ministero dell'Economia diretto all'individuazione della tipologia dei contratti relativi agli strumenti finanziari derivati che regioni, province autonome, enti locali possono concludere, le regioni Lazio, Campania, Molise e Sicilia a ristrutturare le operazioni derivate in essere, qualora sussistano eccezionali condizioni economiche e dei mercati finanziari. Si prevede che tale ristrutturazione debba essere finalizzata esclusivamente alla salvaguardia del beneficio e della sostenibilità delle posizioni finanziarie e debba svolgersi con il supporto del beneficio previsto nell'ambito del piano di rientro di cui legge 311/2004, previa autorizzazione e sotto la vigilanza di via XX Settembre.


Detassazione investimenti in macchinari (articolo 5). Per sostenere, in questo periodo di forte crisi, l'export dei prodotti italiani all'estero, stabilita l'esclusione dall'imposizione sul reddito di impresa del 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari e nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella Ateco (provvedimento del direttore delle Entrate del 16 novembre 2007), fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2010. La norma in esame prevede che l'esclusione vale a decorrere dal periodo d'imposta 2010, ossia che l'agevolazione venga fruita esclusivamente in sede di saldo per ognuna delle due annualità interessate (2009 e 2010), senza che essa incida sul calcolo e versamento degli acconti. Si chiarisce, quindi, che il beneficio si applica sugli investimenti indipendentemente dal realizzo dell'utile e l'agevolazione non rileva ai fini delle determinazione degli acconti d'imposta. Per quanto riguarda, poi, le attività industriali soggette a rischi di incidenti sul lavoro, si subordina la concessione degli incentivi al comprovato adempimento degli obblighi previsti sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose. A fini antielusivi, si prevede che l'incentivo fiscale è revocato se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto. L'incentivo fiscale è revocato, pure, qualora i beni oggetto di investimento siano ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo (See). Si introduce, poi, un regime di detassazione quinquennale in favore degli aumenti di capitale delle società fino a 500mila euro sottoscritte da persone fisiche: si presume un rendimento del 3% annuo che viene escluso da imposizione fiscale per il periodo di imposta in corso alla data di aumento del capitale e per i 4 successivi. Infine, per aiutare le piccole e medie imprese in difficoltà finanziaria, entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, via XX Settembre e Abi si accorderanno per contenere gli oneri finanziari sulle citate piccole e medie aziende.


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